La responsabilità dell'infermiere nella somministrazione del farmaco al paziente - La sentenza della Corte di Cassazione n. 20270 del 13.05.2019.

La Legge n. 251 del 2000, in particolare, all'art.1 recita: "Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza."

Attraverso questa disposizione normativa il concetto di autonomia è stato profondamente rivisitato, con l'esplicita esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione della professione di infermiere rispetto agli atri operatori della sanità.

Attraverso queste disposizioni, si è voluto ritenere l'infermiere responsabile in via autonoma di tutte le situazione connesse alla propria sfera di competenza.

Anche nel caso di somministrazione dei farmaci, pertanto, la responsabilità deve intendersi ripartita tra medico ed infermiere, dovendo entrambi assumere una posizione di garanzia con l'obbligo di vigilanza e controllo delle diverse attività. Qui, l'infermiere non è un mero esecutore ma un collaboratore del medico prescrittore, con ogni conseguenza sotto il profilo della resposanbilità civile e penale.

I più circostanze la giurisprudenza di legittimità ha confermato la sussistenza della posizione di garanzia degli infermieri in materia di somministrazione dei farmaci, ritenendo necessario il dovere di collaborazione tra medico ed infermiere nelle rispettive sfere di competenza, ravvisando un dovere di somministrare i farmaci non in modo meccanicistico ma in forma di collaborazione con il personale medico al fine di rilevare eventuali errori o di condividere dubbi sulla congruità o pertinenza della terapia rispetto al soggetto.

Quindi secondo la Corte di Cassazione l'infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente.

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